LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL’AMMINISTRTAORE DI CONDOMINIO AI SENSI DEL DM140/14.
Gli Amministratori di condominio così come chi lavora nell’ambito della gestione dei condomini o in ogni modo chi ha confidenza con il diritto condominiale, è consapevole dell’urgenza e dell’importanza che ha avuto questo dispositivo ministeriale, così come premeva l’applicazione di una Legge che desse lustro ad una delle attività professionali più atipiche ma non per importanza e responsabilità. Attesa da oltre settanta anni, dal contenuto del DM140/14 dipendono le scelte rispetto al contenuto, la fruizione e le regole per poter svolgere corsi di formazione iniziale e periodica dopo l’approvazione della legge n. 220/2012, c.d. “Riforma del Condominio”. Nel spiegare successivamente il Decreto Ministeriale informiamo che tutti i nostri corsi sono allineati, conformi e validi ai fini legislativi per l’Amministratore di Condominio.
Il DM140/14 (Decreto sulla formazione degli amministratori di condominio) contiene solo 5 articoli che normano le indicazioni sugli obiettivi, l’individuazione dei requisiti per i soggetti coinvolti (formatori e responsabili scientifici) e i contenuti dei corsi.
Gli obiettivi della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio, 72 ore minimo per il corso base di avvio alla professione, 15 ore di accreditamenti minimi quali aggiornamenti obbligatori per il mantenimento del titolo. L’art. 1, prevede e norma i criteri, i contenuti e le modalità dei corsi di formazione – l’art. 2 dispone che l’attività di formazione ed aggiornamento dev’essere finalizzata a «migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici», promuovendo «il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica» ed «accrescendo lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità».
Il decreto non specifica chi può erogare la formazione: ciò lascia sottintendere, quindi, che qualunque soggetto (associazione, istituto scolastico, università, società di formazione, ecc.) possa erogare formazione in ambito condominiale; l’importante è che chi materialmente insegna e chi sovraintende a questi soggetti abbiano determinati (più o meno chiaramente) requisiti. Vediamoli,
Formatori e responsabili scientifici. È il punto focale del DM 140/14, spiega chi può fare che cosa. I corsi – tanto quelli di formazione iniziale, quanto quelli di aggiornamento – rispetto ai soggetti coinvolti sono così strutturati: i formatori, ossia i soggetti che assumeranno le docenze durante i corsi ed i responsabili scientifici, ossia coloro i quali sovraintendono al regolare svolgimento dei corsi attraverso particolari poteri di indirizzo e certificazione. Questi ultimi possono assumere anche il ruolo di docenti.
L’art. 3 specifica chi può assumere tale qualifica, ovvero coloro che siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali, misure interdittive e simili, cfr. art. 3 lett. a)-d) D.M. 140/2014) e di professionalità; il decreto prevede la concorrenza di determinati requisiti o l’alternatività con altri.
Inoltre il formatore deve aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e deve possedere, alternativamente: «laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute». Ma tutti questi soggetti devono maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici. L’esperienza riguarda l’amministrazione condominiale e non il diritto condominiale. Lo stesso art. 3 si riferisce, cita le pubblicazioni, al diritto condominiale, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato meglio anche per i requisiti dei formatori fare riferimento alla branca del diritto, che assume connotati più generali rispetto alla competenza in materia di amministrazione condominiale.
Per superare l’eventuale ostacolo è sufficiente che il formatore abbia elaborato due pubblicazioni in materia condominiale o avere svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale per almeno sei anni consecutivi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 3 lett. e) D.M. 140/2014). Tali requisiti sono verificati dal responsabile scientifico. CONFCONODMINIO osserva tali regole a mezzo del riscontro documentale regolarmente conservato.
Responsabili scientifici. Possono svolgere la funzione di responsabile scientifico, art. 4 del D.M. 140, “un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica”. Soggetti, che devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 3.
Durata e contenuti dei corsi iniziali e di aggiornamento. L’art. 5, chiude il decreto ministeriale, specificandone che i corsi di formazioni iniziale dovranno avere durata minima di 72 ore e che un terzo del monte ore complessivo dovrà essere riservato ad esercitazioni pratiche. I corsi formativi di aggiornamento dovranno avere una durata minima di 15 ore e riguardare anche la risoluzione di casi teorico pratici. Il terzo comma dell’art. 5 elenca, in via esemplificativa, una serie di moduli didattici attinenti a materie d’interesse dell’amministratore condominiale cui i corsi di formazioni iniziale e di aggiornamento dovranno fare riferimento.
CONFCONDOMINIO certifica al termine dei corsi a mezzo di attestazione aventi caratteristiche ufficiali nazionali certifica il regolare corso e il superamento dei test, firma il responsabile scientifico.